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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2 · Codice Penale
Successione di leggi penali
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2 (3)
- Suicidio assistito e legge regionale sarda: la Corte costituzionale traccia il confine tra Stato e Regioni Giuseppe Ventrici
- L'evoluzione dei provvedimenti antimafia: la natura speciale della strategia processuale, dall'art. 416-bis alla cooperazione giudiziaria europea Manuela Davidde
- L’accesso ai dati personali e la tutela della privacy nel contesto successorio alla luce della recente giurisprudenza Sofia Giancone
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