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Codice Civile
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Art. 1993 · Codice Civile
Eccezioni opponibili
Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1993
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