Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

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Codice Civile › Titolo III - Dei singoli contratti › Capo XXVI - Della cessione dei beni ai creditori

Art. 1980 · Codice Civile

Effetti della cessione

Il debitore non può disporre dei beni ceduti.
I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulla altre attività prima di aver liquidato quelle cedute.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1980

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