Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo III - Dei singoli contratti › Capo XXIII - Del mandato di credito

Art. 1959 · Codice Civile

Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo

Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo.
Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 1956.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1959

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