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Codice Civile
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Art. 1958 · Codice Civile
Effetti del mandato di credito
Colui che ha accettato l'incarico non può rinunziarvi, ma chi l'ha conferito può revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno all'altra parte.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1958
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