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Codice Civile
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Art. 194 · Codice Civile
Divisione dei beni della comunione
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 194
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