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Codice Civile
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Art. 1933 · Codice Civile
Mancanza di azione
Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1933
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