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Codice Civile
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Art. 1927 · Codice Civile
Suicidio dell'assicurato
L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1927
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