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Codice Civile
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Art. 1923 · Codice Civile
Diritti dei creditori e degli eredi
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1923
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