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Codice Civile
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Art. 1921 · Codice Civile
Revoca del beneficio
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1921
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