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Codice di Procedura Civile
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Art. 192 · Codice di Procedura Civile
Astensione e ricusazione del consulente
Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando ricorso al giudice istruttore.
Questi provvede con ordinanza non impugnabile.
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