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Codice di Procedura Penale
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Art. 191 · Codice di Procedura Penale
Prove illegittimamente acquisite
2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 191
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