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Codice Civile
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Art. 1909 · Codice Civile
Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose
Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1909
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