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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 1903 · Codice Civile
Agenti di assicurazione
Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1903
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