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Codice di Procedura Civile
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Art. 19 · Codice di Procedura Civile
Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute
Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.
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