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Codice del Processo Amministrativo
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 19 · Codice del Processo Amministrativo
Verificatore e consulente tecnico
2. L'incarico di consulenza può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio. La verificazione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.
3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 19 (1)
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