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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 1890 · Codice Civile
Assicurazione in nome altrui
Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.
Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1890
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