Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale › Capo II - Dell'istruzione della causa

Art. 189 · Codice di Procedura Civile

Rimessione al collegio

Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:
1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma.
2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.
All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.
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fino al 28.02.2023
Testo vigente

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