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Codice Civile
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Art. 189 · Codice Civile
Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 189
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