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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 1888 · Codice Civile
Prova del contratto
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1888
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