Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Penale

Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo VII - Delle sanzioni civili

Art. 188 · Codice Penale

Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso

Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.
L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 188

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