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Codice Civile
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Art. 1867 · Codice Civile
Riscatto forzoso
1) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita;
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;
3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui è garantita la rendita è diviso fra più di tre persone.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1867
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