Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo III - Dei singoli contratti › Capo XVII - Dei contratti bancari

Art. 1856 · Codice Civile

Esecuzione d'incarichi

La banca risponde secondo le regole del mandato, per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1856

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