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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 1845 · Codice Civile
Recesso dal contratto
Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1845
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