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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 1841 · Codice Civile
Apertura forzata della cassetta
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il tribunale ritiene opportune.
Il tribunale può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1841
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