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Codice di Procedura Civile
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Art. 183-quater · Codice di Procedura Civile
Ordinanza di rigetto della domanda
L'ordinanza che accoglie l'istanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi dell'articolo 669 terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2909 del c.c., né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.
L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.
In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 183-quater
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