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Codice di Procedura Penale
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Art. 183 · Codice di Procedura Penale
Sanatorie generali delle nullità
a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.
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