Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice della Strada

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Codice della Strada

Art. 183 · Codice della Strada

Circolazione dei veicoli a trazione animale

1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.
2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sindaco.
4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 183

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