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Codice Civile
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Art. 1817 · Codice Civile
Termine per la restituzione fissato dal giudice
Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1817
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