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Codice di Procedura Civile
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Art. 181 · Codice di Procedura Civile
Mancata comparizione delle parti
Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non compare alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 181
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