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Codice della Strada
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 181 · Codice della Strada
Esposizione dei contrassegni per la circolazione
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 181
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