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Codice Civile
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Art. 1805 · Codice Civile
Perimento della cosa
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1805
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