Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

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Codice Civile › Titolo III - Dei singoli contratti › Capo XII - Del deposito

Art. 1796 · Codice Civile

Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto

Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell'articolo 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.
Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1796

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