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Codice Civile
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Art. 1793 · Codice Civile
Diritti del possessore
Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate.
Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dell'articolo 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall'articolo 1788.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1793
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