Portale dei Codici
Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 179 · Codice di Procedura Civile
Ordinanze di condanna a pene pecuniarie
L'ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell'interessato e previa contestazione dell'addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l'ha pronunciata. Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile.
Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 179
Nessun contributo cita ancora questo articolo.
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
