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Codice Civile
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Art. 1780 · Codice Civile
Perdita non imputabile della detenzione della cosa
Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1780
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