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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 1764 · Codice Civile
Sanzioni
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1764
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