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Codice Civile
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Art. 1762 · Codice Civile
Contraente non nominato
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1762
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