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Codice di Procedura Civile
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Art. 176 · Codice di Procedura Civile
Forma dei provvedimenti
Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi (omissis).
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 176
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