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Codice Civile
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Art. 1746 · Codice Civile
Obblighi dell'agente
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario a eccezione di quelli di cui all'articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura e importo individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1746
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