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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 1742 · Codice Civile
Nozione
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1742
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