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Codice Civile
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Art. 1718 · Codice Civile
Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante
Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'articolo 1515.
Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del mandatario.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1718
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