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Codice Civile
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Art. 1716 · Codice Civile
Pluralità di mandatari
Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.
Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1716
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