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Codice di Procedura Civile
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Art. 171 · Codice di Procedura Civile
Ritardata costituzione delle parti
Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167.
La parte che non si costituisce entro il termine di cui all'art. 166 è dichiarata contumace dal giudice istruttore con il decreto di cui all'articolo 171 bis, salva la disposizione dell'articolo 291.
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