Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale › Capo I - Dell'introduzione della causa

Art. 171 · Codice di Procedura Civile

Ritardata costituzione delle parti

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.
Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167.
La parte che non si costituisce entro il termine di cui all'art. 166 è dichiarata contumace dal giudice istruttore con il decreto di cui all'articolo 171 bis, salva la disposizione dell'articolo 291.
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