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Codice Civile
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Art. 1706 · Codice Civile
Acquisti del mandatario
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1706
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