Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo III - Dei singoli contratti › Capo VIII - Del trasporto

Art. 1701 · Codice Civile

Diritto di accertamento dei vettori successivi

I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1701

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