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Codice di Procedura Penale
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Art. 170 · Codice di Procedura Penale
Notificazioni col mezzo della posta
2. È valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.
3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.
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Fino al 29/12/2022
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