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Codice di Procedura Penale
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Art. 17 · Codice di Procedura Penale
Riunione di processi
a) nei casi previsti dall'articolo 12;
b) nei casi di reato continuato;
c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b);
1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 17 (2)
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