Mer, 14 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

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Codice di Procedura Penale › Titolo I - Giudice › Capo III - Riunione e separazione di processi

Art. 17 · Codice di Procedura Penale

Riunione di processi

1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi:
a) nei casi previsti dall'articolo 12;
b) nei casi di reato continuato;
c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b);
1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.
Testo vigente

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