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Costituzione
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Art. 17 · Costituzione
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 17 (2)
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