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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo III - Dei singoli contratti › Capo VIII - Del trasporto
Art. 1698 · Codice Civile
Estinzione dell'azione nei confronti del vettore
Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.
Testo vigente
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